Statuto e consiglio

Il Consiglio

Presidente Onorario: Cumini don Giacomo
Presidente: Sesana don Alessandro
Vicepresidente: Longhi Valentina
Consigliere, Segretaria: Magri Lucia
Consiglieri:
– Rota don Michele
– Cattaneo Elisabetta
– Caglioni Nives
– Salvi Marta
– Morotti Alessandra

Articoli dello Statuto

– ART. 1 COSTITUZIONE
– ART. 2 SEDE
– ART. 3 OGGETTO E SCOPO
– ART. 4 ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI
– ART. 5 AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO
– ART. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
– ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
– ART. 8 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
– ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO. DURATA
– ART. 10 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO
– ART. 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
– ART. 12 COLLEGIO DEI GARANTI
– ART. 13 PATRIMONIO E BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE
– ART. 14 SCIOGLIMENTO
– ART. 15 MODIFICHE DELLO STATUTO
– ART. 16 NORME INTEGRATIVE

ART. 1 COSTITUZIONE
1.1. E’ costituita un’associazione senza scopo di lucro denominata ” Kantutitas – ONLUS”. L’organizzazione è costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Lgs. 460/97, che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale).
1.2. L’associazione è apartitica ed apolitica.
1.3. I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’associazione stessa.
1.4. E’ fatto obbligo l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

ART. 2 SEDE
2.1. L’associazione ha sede in Scanzorosciate (Bg), via Collina Alta n° 10 e opera anche con una sezione operativa distaccata a Sovere (Bg), paese d’origine del gruppo; inoltre potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell’attività sul territorio.

ART. 3 OGGETTO E SCOPO
3.1. L’associazione, senza fini di lucro e con la prevalente azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, salvo il rimborso delle spese sostenute, opera nel settore “beneficenza”.
3.2. Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di finalità solidaristica concretizzanti nelle finalità istituzionali di seguito indicate:
• partecipare alla realizzazione dello sviluppo umano, sociale, culturale ed economico dei paesi poveri del sud del mondo (della Bolivia in particolare) attraverso adozioni a distanza di bambini, incentivando e sostenendo così l’assistenza sanitaria, educativa e sociale degli stessi e, in casi particolari, di altre famiglie.
• sensibilizzare sui problemi della pace, della mondialità, della giustizia, della solidarietà e dello sviluppo sostenibile con particolare attenzione al sud del mondo.
• sviluppare la conoscenza di meccanismi di ordine economico, politico, sociale e culturale che impediscono lo sviluppo dei poveri del sud del mondo.
3.3. L’associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Queste potranno essere:
• commercializzare prodotti del sud del mondo e promuovere occasionalmente raccolte di fondi anche mediante offerte di beni o di servizi in rispetto alle norme vigenti
• accogliere, sostenere e interagire con volontari, missionari, laici o religiosi operanti nel sud del mondo.
• perseguire azioni di microcredito verso persone del sud del mondo (l’associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere, nei limiti di legge, tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, intendendosi quest’ultima comunque come attività non prevalente puramente strumentale al miglior conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appostiti elenchi od albi).
• stampare e divulgare materiale informativo, giornali, bollettini, libri e documenti sui temi attinenti agli scopi sociali.

ART. 4 ASSOCIATI: DIRITTI E DOVERI
4.1. Gli associati hanno il diritto di voto e possono rivestire cariche associative.
4.2. Usufruiscono di tutti i servizi dell’associazione, hanno diritto di accedere e conoscere tutti i programmi dell’associazione con cui la stessa intende attuare gli scopi sociali, possono consultare, previa richiesta, gli atti e i registri dell’associazione.
4.3. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.
4.4. Gli associati partecipano alla vita associativa, perseguendo gli scopi dell’associazione e favorendone lo sviluppo e la crescita.
4.5. Concorrono alla gestione dell’associazione direttamente, rivestendo le cariche associative o indirettamente, partecipando all’elezione delle cariche associative.
4.6. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.
4.7. Hanno il dovere di rispettare le norme del presente statuto e di osservare un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.
4.8. Devono svolgere le attività preventivamente concordate e finalizzate all’attuazione di un particolare programma.

ART. 5 AMMISSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO
5.1. L’ammissione del nuovo associato è disposta dal consiglio direttivo, a seguito di domanda scritta presentata dall’interessato e dietro pagamento della quota associativa all’atto dell’ammissione nell’importo e con le modalità fissate annualmente dal consiglio direttivo.
5.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione.
5.3. Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
5.4. La qualità di associato si perde per decesso, esclusione e recesso. In caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.
5.5. L’associato non in regola nel pagamento di almeno due annualità associative, salvo giustificato motivo, può essere escluso dall’associazione.
5.6. Può altresì essere escluso dall’associazione l’associato che, per il suo comportamento, si renda indegno di far parte dell’associazione o allorché si manifesti un conflitto di interessi con gli scopi associativi.
5.7 L’esclusione dell’associato è deliberata dal consiglio direttivo, che provvede a darne comunicazione all’interessato. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
5.8. Ogni associato può recedere dall’associazione in qualunque momento e senza oneri, fermo restando in ogni caso quanto previsto all’articolo precedente ed in particolare l’espletamento degli incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell’associazione.
5.9. In nessun caso, l’associato che recede ha diritto alla restituzione della quota associativa.

ART. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
6.1. Sono organi dell’associazione:
• l’assemblea degli associati;
• il consiglio direttivo;
• il presidente;
Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia
• il collegio dei garanti;
• il collegio dei revisori dei conti.

ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
7.1. L’assemblea è costituita dagli associati che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultano iscritti nell’apposito registro.
7.2. Ogni associato ha diritto ad un voto.
7.3. L’assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dell’associato alla vita associativa ed in particolare all’organizzazione e alla programmazione della attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo associato può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati.
7.4. L’assemblea ha i seguenti compiti:
a) delibera sui principi e sugli indirizzi generali dell’associazione;
b) discute e approva il programma e la relazione annuale del consiglio direttivo;
c) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
d) approva eventuali regolamenti interni;
e) elegge il consiglio direttivo, il collegio dei garanti ed il collegio dei revisori dei conti;
f) delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’associazione.

ART. 8 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
8.1. L’assemblea è convocata dal presidente mediante comunicazione inviata con lettera o a mezzo telefax a tutti gli associati almeno otto giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea con indicazione anche della seconda convocazione.
8.2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
8.3. Della convocazione dell’assemblea può essere data notizia mediante idonea pubblicità nei luoghi in cui gli associati possono averne conoscenza.
8.4. L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo degli associati o del consiglio direttivo, quando sia necessario e per deliberare le modifiche da apportare allo statuto o lo scioglimento dell’associazione.
8.5. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.
8.6. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei votanti presenti.
8.7. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO. DURATA
9.1. L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri non superiore a undici eletti dall’assemblea fra i propri associati.
9.2. Fatta eccezione per i poteri spettanti all’assemblea, il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito delle direttive generali dell’assemblea e, specificatamente:
a) formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
b) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea;
c) propone eventuali regolamenti interni all’assemblea;
d) propone le modifiche allo statuto all’assemblea;
e) stabilisce l’entità della quota associativa a carico degli associati.
9.3. Il consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice il presidente, il vice presidente ed il segretario. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti dall’assemblea degli associati.
9.4. I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute. Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e competenze per l’esercizio delle attività dell’associazione.
9.5. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio decadono dalla carica.
9.6. In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell’assemblea.

ART. 10 PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO
10.1. Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l’assemblea degli associati ed il consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell’attività dell’associazione.
10.2. Il vice presidente agisce in stretta collaborazione con il presidente e sostituisce quest’ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.
10.3. Il segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali, tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

ART. 11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
11.1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l’impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
11.2. Il Collegio:
• elegge tra i suoi componenti il Presidente;
• esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
• agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
• può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
• riferisce annualmente all’assemblea con le relazioni scritte trascritte nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.

ART. 12 COLLEGIO DEI GARANTI
12.1. L’assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.
12.2. Il Collegio:
• ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
• giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 13 PATRIMONIO E BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE
13.1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili;
b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) erogazioni, donazioni e lasciti.
13.2. Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) quote associative;
b) utile derivante dall’organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento di attività marginali di carattere commerciale e ai fini istituzionali;
c) contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie attività ed iniziative promosse dall’associazione;
d) contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti locali e di altri enti pubblici e privati;
e) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
f) altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da persone fisiche;
g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
13.3 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
13.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del D.Lgs. 460/97, art. 10, comma 6, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

ART. 14 SCIOGLIMENTO
14.1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
14.2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ART. 15 MODIFICHE DELLO STATUTO
15.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16 NORME INTEGRATIVE
16.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, della legislazione regionale sull’associazionismo, del D.Lgs. 460/97 e delle loro eventuali.